Art. 17. 
(Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la   valorizzazione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
                                vini) 
   1. Entro 180 giorni dalla data  di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale  per  la  tutela
delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto  del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' sostituito dal
"Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la   valorizzazione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle determinazioni
d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani. 
   2. Il Comitato eorgano  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste ed ha competenza  consultiva,  propositiva  ed  esecutiva  su
tutti i vini designati con nome geografico. 
   3.     Il     Comitato     ecomposto      da      una      sezione
interprofessionale,costituita dal Presidente e dai componenti di  cui
al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da  personale
dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge
anche i compiti di segreteria. 
   4.  Il  Presidente  e'   nominato   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. 
   5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  sono
nominati i componenti della sezione interprofessionale  del  Comitato
secondo la seguente ripartizione; 
     a)  due  funzionari  del  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
foreste; 
     b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato; 
     c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; 
     d) un funzionario dell'istituto del commercio con l'estero; 
     e) tre membri  scelti  fra  i  sei  designati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n.400, in rappresentanza delle regioni e delle  province
autonome; 
     f) un membro scelto fra i tre  designati  dall'unione  nazionale
delle  camere  di  commercio,industria,artigianato  e  agricoltura,in
rappresentanza delle camere stesse; 
     g) un membro scelto fra i tre designati daAccademia delle vite e
del vino; 
     h) due membri esperti particolarmente competenti in  materia  di
viticoltura e di enologia; 
     i) due membri scelti fra i quattro  designati  dall'Associazione
enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino; 
     l) un membro scelto  fra  tre  designati  dall'Unione  nazionale
delle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  in
rappresentanza dei consigli interprofessionali  di  cui  all'articolo
20; 
     m)  un  membro  scelto  fra  tre  designati  dalla   Federazione
nazionale  dei  consorzi  volontari  di  cui  all'articolo   19,   in
rappresentanza dei consorzi stessi; 
     n) un membro scelto fra tre designati dai consigli  interprofes-
sionali di cui all'articolo 20; 
     o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale,  uno  per
l'Italia meridionale e  insulare,  scelti  fra  sei  designati  dalle
organizzazioni sindacali degli agricoltori; 
     p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale,  due  per
l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e  insulare,  scelti
fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei  coltiva-
tori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
     q) tre membri scelti fra sei designati  dalle  unioni  nazionali
riconosciute dei produttori vitivinicoli; 
     r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali  e  coope-
rative agricole  produttrici,  scelti  fra  quattro  designati  dalle
associazioni  nazionali  riconosciute  di  assistenza  a  tutela  del
movimento cooperativo; 
     s) un membro  scelto  fra  tre  designati  dalle  organizzazioni
sindacali degli industriali vinicoli; 
     t) un membro  scelto  fra  tre  designati  dalle  organizzazioni
sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; 
     u) un membro  scelto  fra  tre  designati  dalle  organizzazioni
sindacali degli esportatori vinicoli; 
     v) un membro particolarmente competente in materia di produzione
di vini speciali,  scelto  fra  quattro  designati  dalle  competenti
organizzazioni sindacali; 
     z) un membro scelto  fra  tre  designati  dall'Unione  nazionale
consumatori; 
   6.  Qualora  il  Comitato  tratti  questioni  attinenti   ad   una
denominazione di origine ovvero ad una indicazione geografica tipica,
partecipa alla riunione, senza diritto  al  voto,  un  rappresentante
della regione interessata. 
   7. Il Presidente ed i componenti di  cui  al  comma  5  durano  in
carica cinque anni e possono essere riconfermati per non piu' di  due
volte. 
   8. Il Comitato: 
     a) esprime il proprio parere nelle materie di  cui  alla  legge,
formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento; 
     b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle deno-
minazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche  ricono-
sciute e dei loro disciplinari di produzione; 
     c)  collabora  con  i  competenti  organi  statali  e  regionali
all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di  produzione
relativi  ai  prodotti  con  la  denominazione  di  origine   o   con
indicazione geografica tipica; 
     d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per  una
piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge; 
     e)  tiene  rapporti  con  altri  organismi  esteri  e  nazionali
operanti  nel  settore  delle  denominazioni  di  origine   e   delle
indicazioni geografiche tipiche; 
     f)  interviene  in  Italia   e   all'estero   a   tutela   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei
modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali; 
     g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie  di
cui alla presente legge; 
     h) svolge controlli qualitativi e  di  classificazione  di  vini
DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui
all'articolo 13, comma 2; 
     i) promuove attivita' di controllo per una corretta  produzione,
trasformazione e commercializzazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine e ad indicazione geografica tipica; 
     l) promuove e coordina, in collaborazione  con  le  regioni,  le
indagini relative alla natura, nonche'  alla  composizione  analitica
dei vini a denominazione  di  origine  e  ad  indicazione  geografica
tipica; 
     m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia  di
analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani  a
denominazione di origine e ad indicazioni geografica tipica. 
   9. Il Comitato puo' costituirsi, per conto e previa autorizzazione
del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  parte  civile  nei
procedimenti  penali  aventi  ad   oggetto   frodi   sull'origine   e
provenienza geografica dei  vini  di  cui  alla  presente  legge.  Il
Comitato puo'  altresi  intervenire  nei  giudizi  civili,  ai  sensi
dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per
far valere il proprio interesse alla tutela  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche. 
   10. Il Comitato e' leggittimato ad agire in giudizio, per conto  e
previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
a tutela  dei  viticoltori  interessati  nei  confronti  di  soggetti
privati e pubblici che, con agenti inquinanti  od  altri  fattori  di
servitu', rechino pregiudizio alle coltivazioni dei  vigneti  nonche'
alla qualita' ed all'immagine dei vini a denominazione di  origine  e
ad indicazione geografica tipica. 
   11. Le spese annuali per  il  funzionamento  del  Comitato  e  per
l'adempimento dei suoi compiti istituzionali,  sono  poste  a  carico
dell'apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
   12. Per il funzionamento del  Comitato  si  osservano,  in  quanto
applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica  22
novembre 1965, n. 1675.