Art. 17. (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini) 1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle determinazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani. 2. Il Comitato eorgano del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico. 3. Il Comitato ecomposto da una sezione interprofessionale,costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria. 4. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione; a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; d) un funzionario dell'istituto del commercio con l'estero; e) tre membri scelti fra i sei designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome; f) un membro scelto fra i tre designati dall'unione nazionale delle camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura,in rappresentanza delle camere stesse; g) un membro scelto fra i tre designati daAccademia delle vite e del vino; h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia; i) due membri scelti fra i quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino; l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20; m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi; n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofes- sionali di cui all'articolo 20; o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori; p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltiva- tori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli; r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e coope- rative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza a tutela del movimento cooperativo; s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli; v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali; z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori; 6. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata. 7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte. 8. Il Comitato: a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento; b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle deno- minazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche ricono- sciute e dei loro disciplinari di produzione; c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con la denominazione di origine o con indicazione geografica tipica; d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge; e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche; f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali; g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge; h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2; i) promuove attivita' di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazioni geografica tipica. 9. Il Comitato puo' costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato puo' altresi intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. 10. Il Comitato e' leggittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori di servitu', rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonche' alla qualita' ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.