Art. 18. (Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale) 1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'ar- ticolo 17 e' retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attivita' amministrative e tecniche ed ogni altro altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato. 2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato,tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.
Nota all'art. 18: - Per il contenuto dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 11. - Per il titolo del D.P.R. n. 1675/1965 si veda in nota all'art. 17.