Art. 18. 
    (Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale) 
 
   1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'ar-
ticolo 17 e' retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e  svolge  le  occorrenti  attivita'  amministrative  e
tecniche ed ogni altro  altro  incarico  conferitogli  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato. 
 
   2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  e'
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400 il regolamento per la composizione, l'organizzazione  ed
il funzionamento della segreteria del Comitato,tenuto conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente  della  Repubblica  22  novembre
1965, n. 1675. 
 
          Nota all'art. 18:
 
             - Per il contenuto dell'art. 17, comma 3, della legge n.
          400/1988 si veda in nota all'art. 11.
 
             -  Per il titolo del D.P.R. n. 1675/1965 si veda in nota
          all'art. 17.