Art. 19. 
                   (Consorzi volontari di tutela) 
 
   1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione  geografica
tipica possono essere costituiti consorzi  volontari  di  tutela  con
l'inacrico  della  tutela,  valorizzazione  e  cura  generale   degli
interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno  inoltre  compiti
di proposta per la disciplina regolamentare  delle  rispettive  DOCG,
DOC e IGT nonche' compiti consultivi nei  riguardi  della  regione  e
della camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  in
materia di gestione degli albi dei  vigneti  e  degli  elenchi  delle
vigne,  di  denunce  di  produzione  delle  uve  e   dei   vini,   di
distribuzione  dei  contrassegni  di  cui  all'articolo   23   e   di
quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti  camerali
in materia  di  vini  a  denominazione  d'origine  e  ad  indicazione
geografica tipica. Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
sentito il Comitato nazionale  di  cui  all'articolo  17,  puo',  con
proprio  decreto,  affidare  l'inacrico  di  collaboratore,   secondo
modalita'   stabilite   dallo   stesso   decreto,   alla    vigilanza
sull'applicazione della  presente  legge  nei  confronti  dei  propri
affiliati, ai consorzi volontari che; 
     a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento  dei  produt-
tori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una
DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero,  nel
caso di DOC riguardanti eslusivamente vini spumanti o  liquorosi,  di
almeno 1l 50 per cento della produzione; 
     b) siano retti da statuti  che  consentano  l'ammissione,  senza
discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori  e
imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza
nel consiglio di amministrazione; 
     c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti; 
     d) non gestiscano ne' direttivamente ne'  indirettamente  marchi
colletivi o attivita' di tipo commerciale o promozionale  concernente
i soli associati. 
 
   2. E' consentita la costituzione di consorzi  volontari  per  piu'
denominazioni di origine o indicazione geografiche tipiche  nel  caso
in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in
parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7. 
 
   3. I consorzi volontari costituiti in  conformita'  alle  disposi-
zioni  della  presente  legge  possono,  su  loro  richiesta,  essere
autorizzati a svolgere  le  attivita'  di  cui  all'articolo  21  con
decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  sentito  il
Comitato nazionale di cui all'articolo 17. 
 
   4. L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere meno, in tutto o
in  parte,  le  condizioni  e  i   requisiti   in   base   ai   quali
l'autorizzazione stessa e' stata concessa.