Art. 2. 
(Utilizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
                        geografiche tipiche) 
 
   1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonche' le 
 indicazioni  geografiche  tipiche  di  cui   all'articolo   1   sono
 utilizzate per designare vini  appartenenti  ad  una  pluralita'  di
 produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite  in  base
 al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto  conto  delle
 specifiche particolarita' ambientali di singole microzone, anche  se
 ricadenti in un'unica proprieta', che diano un prodotto  d'interesse
 nazionale altamente  qualitativo  anche  ai  fini  della  promozione
 dell'immagine del vino italiano all'estero,puo' riconoscersi ai vini
 il nome della sottozona ed un disciplinare  di  produzione  autonomo
 con   regolamentazione   piu'   restrittiva   nell'ambito   di   una
 denominazione di origine o di una una nuova  di  interesse  diffuso.
 Nella designazione, il nome di  detta  sottozona  puo'  procedere  o
 seguire quello della denominazione di origine  o  della  indicazione
 geografica  tipica.  Per  il  riconoscimento  della  sottozona,   il
 Comitato  nazionale  di  cui  all'articolo  17   delibera   con   la
 maggioranza dei tre quarti dei componenti. 
 
   2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine 
 o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non
 possono  essere  impiegati  per  designare   prodotti   similari   o
 alternativi a quelli definiti  al  comma  1  ne',  comunque,  essere
 impiegati in modo tale da ingenerare,  nei  consumatori,  confusione
 nella individuazione dei prodotti.