Art. 2. (Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche) 1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonche' le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarita' ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprieta', che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero,puo' riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione piu' restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona puo' procedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. 2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.