Art. 20. (Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche) 1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricolutra, detentrice di uno o piu' albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, e' istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso e' composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in piu' province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalita' di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonche' quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanzia- mento dell'attivita' dei consigli interprofessionali. 3. Il consiglio interprofessionale e' istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonche' compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 4. Il consiglio interprofessionale e' sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1. 5. E' consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per piu' denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.