Art. 20. 
(Consigli interprofessionali per le denominazioni  di  origine  e  le
                  indicazioni geografiche tipiche) 
 
   1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia  costituito  un
consorzio volontario di tutela  ai  sensi  dell'articolo  19,  presso
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato  e  agricolutra,
detentrice di uno o piu' albi dei vigneti ed elenchi delle vigne,  e'
istituito,  per  ciascuna  denominazione  di  origine  o  indicazione
geografica tipica, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  il  consiglio  interprofessionale   per   la
denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica,  nominato
dalla giunta della  predetta  camera  di  commercio  territorialmente
competente. Esso e' composto, per un  terzo,  da  rappresentanti  del
settore viticolo e, per due  terzi,  da  rappresentanti  dei  settori
della trasformazione e del commercio, ivi compresi i  viticoltori,  i
vinificatori  e  gli  imbottigliatori,  singoli   o   associati,   in
proporzione  alla  effettiva  quota   di   prodotto   rispettivamente
trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti
in piu' province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi
sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e  composti
da esponenti di tutte le province interessate. 
 
   2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  sono
stabilite le modalita' di designazione dei rappresentanti di  cui  al
comma 1, nonche' quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanzia-
mento dell'attivita' dei consigli interprofessionali. 
 
   3. Il consiglio interprofessionale e'  istituzionalmente  preposto
alla tutela, alla valorizzazione  ed  alla  cura  in  generale  degli
interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre  compiti  di
proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o
IGT, nonche' compiti consultivi nei riguardi della  regione  e  della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia
di  gestione  degli  albi  dei  vigneti  e   degli   imbottigliatori,
dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce  di
produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni
di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle  regioni
e dei predetti enti camerali in materia di vini  a  denominazione  di
origine e ad indicazione geografica tipica. 
 
   4. Il consiglio interprofessionale e' sciolto e  cessa  dalle  sue
funzioni contestualmente alla costituzione del  consorzio  volontario
di tutela per la medesima  denominazione  di  origine  o  indicazione
geografica tipica che abbia i requisiti  richiesti  all'articolo  19,
comma 1. 
 
   5.  E'  consentita  la  costituzione   di   un   unico   consiglio
interprofessionale per piu' denominazioni di  origine  o  indicazioni
geografiche tipiche nel caso in cui le zone di  produzione  dei  vini
interessati siano in tutto o in parte  coincidenti  e  riflettano  la
situazione di cui all'articolo 7.