Art. 21. 
(Attivita' dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali) 
   1. I consorzi volontari autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno
il compito di organizzare e coordinare le attivita'  delle  categorie
interessate alla produzione ed alla commercializzazione  di  ciascuna
denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito
delle proprie specifiche competenze, ai fini  della  tutela  e  della
valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse. 
 
   2. L'attivita' dei consorzi e dei consigli di cui al comma  1,  si
svolge; 
     a) a livello tecnico,  per  assicurare  corrispondenza  tra  gli
adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori  e  le  norme  dei
disciplinari di produzione; 
     b) a livello amministrativo,  per  assicurare  la  tutela  della
denominazione o indicazione dal  plagio,  dalla  sleale  concorrenza,
dall'usurpazione e  da  altri  illeciti,  anche  costituendosi  parte
civile nei procedimenti penali  di  cui  all'articolo  17,  comma  9,
d'intesa con le regioni. 
 
   3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 e' altresi  confe-
rito il compito; 
     a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati  nel
settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione
geografica tipica; 
     b) di attuare tutte le misure per valorizzare  le  denominazioni
di origine e le indicazioni geografiche  tipiche,  sotto  il  profilo
tecnico e dell'immagine. 
 
   4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono
tenuti a dare comunicazione al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste di qualsiasi irregolarita' riscontrata  nell'esercizio  delle
loro funzioni di  vigilanza  sull'uso  delle  denominazioni  e  delle
indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. 
Restano in ogni  caso  salvi  i  poteri  di  vigilanza  spettanti  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed  alle  altre  pubbliche
amministrazioni in base all'ordinamento vigente. 
 
   5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati  dal
Comitato nazionale di cui  all'articolo  17  e  devono  osservare  le
direttive del Comitato stesso. 
 
   6.  Le  modificazioni  degli  statuti   dei   consorzi   volontari
autorizzati  sono  sottoposte  al  preventivo  esame   del   Comitato
nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva  approvazione  da
parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
 
   7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  sono
stabilite le condizioni  per  consentire  ai  consorzi  volontari  di
ottenere  l'incarico  di   collaborare   nella   vigilanza   di   cui
all'articolo 19, comma 1, nonche' le  condizioni  per  consentire  ai
consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di  svolgere  le
attivita' indicate nel presente articolo.