Art. 21. (Attivita' dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali) 1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse. 2. L'attivita' dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge; a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione; b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni. 3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 e' altresi confe- rito il compito; a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica; b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine. 4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarita' riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente. 5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso. 6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo.