Art. 22. 
               (Designazione e presentazione dei vini) 
 
   1. Il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  disciplina  con
proprio  decreto,  in  conformita'  alla  normativa  della  CEE,   le
modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre
sulle  bottiglie  e  sugli  altri  recipienti  contenenti  vino,   di
capacita' non superiore a cinque litri.