Art. 23. (Recipienti dei vini e contrassegno di Stato) 1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma. la tipologia, la capacita', i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine. 2. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta" e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenzazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. 3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA. 4. Con decreto del Ministro dell'agricotura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la dostribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non puo' essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo e' fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. 5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.