Art. 23. 
            (Recipienti dei vini e contrassegno di Stato) 
   1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  sono
stabiliti  il  colore,  la  forma.  la  tipologia,  la  capacita',  i
materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati  i
vini a denominazione di origine. 
 
   2. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta"  e'  riservata  ai  vini
spumanti,  salvo  deroghe  giustificate  dalla   tradizione   e   che
comportino comunque una differenzazione  del  confezionamento  fra  i
vini spumanti e frizzanti della stessa origine. 
 
   3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o  in
altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti, a
cura delle ditte  imbottigliatrici,  di  un  contrassegno  di  Stato,
applicato in modo tale da impedire  che  il  contenuto  possa  essere
estratto senza senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e'
fornito di una serie  e  di  un  numero  di  identificazione  e  deve
unificarsi con il contrassegno IVA. 
 
   4. Con decreto del Ministro dell'agricotura e  delle  foreste,  di
concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche,
le diciture nonche' le modalita'  per  la  fabbricazione,  l'uso,  la
dostribuzione ed il controllo dei contrassegni,  il  cui  prezzo  non
puo' essere superiore al costo di produzione, maggiorato del  20  per
cento. Il prezzo e' fissato entro il 31 dicembre  di  ogni  anno  per
l'anno successivo. 
 
   5.  Il  provento  della   vendita   dei   contrassegni   affluisce
all'entrata del bilancio dello Stato.