Art. 24. (Impiego delle denominazioni geografiche) 1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi. 2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 e' vietato qualificare. direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. 3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di lunghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in lunghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10. 4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilita' di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obblico per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi piu' antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo', con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni. 5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica. 6. L'uso, effetuato con qualunque modalita', su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione e denominazione usata. 7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografica tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti. 8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva localita', anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facolta' di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E' comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.
Nota all'art. 24: - Il regolamento CEE n. 2392/1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L232 del 9 agosto 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 21 settembre 1989, 2a serie speciale. Si riproduce, nell'ordine, il testo dell'art. 2 paragrafo 3, lettere c), d),f), ed h), e dell'art. 4, paragrafo 1: "Art. 2, paragrafo 3. - Per i vini da tavola designati in applicazione dell'art. 72, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, la designazione puo' inoltre essere completata dall'indicazione; a)-b) (Omissis); c) dell'annata di raccolta, alle condizioni di cui all'art. 6; d) di una precisazione concernente il modo di elaborazione del vino da tavola compreso in un elenco da adottare. In tale elenco possono figurare solamente menzioni la cui utilizzazione sia disciplinata da disposizioni dello Stato membro produttore; e) (Omissis); f) in una menzione indicante il loro imbottigliamento; - nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate, - o da parte di un'associazione di aziende viticole, - o in um'impresa, situata nell'area di produzione indicata, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole, che ha effettuato la vinificazione di tali uve; g) (Omissis); h) di informazioni relative; - alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso, - alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo, - all'invecchiamento di tale vino, purche' tali informazioni vengano utilizzate alle condizioni previste da modalita' d'applicazione". "Art. 4, paragrafo 1. - Per la denominazione di un vino da tavola sull'etichettatura si intende per nome di una "unita' geografica piu' piccola dello Stato membro" di cui all'art. 2, paragrafo 3, lettera a), il nome di; - una localita' o un'unita' raggruppante delle localita'. - un comune o una frazione, - una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola, - una regione diversa da una regione determinata. Le unita' geografiche di cui al primo comma costituiscono delle aree di produzione ai sensi dell'art. 72, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87".