Art. 24. 
              (Impiego delle denominazioni geografiche) 
   1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di  riconoscimento,
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche  non
possono essere usate se non in conformita'  a  quanto  stabilito  nei
decreti medesimi. 
   2. A partire dalla stessa data  di  cui  al  comma  1  e'  vietato
qualificare. direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la
denominazione di origine o l'indicazione geografica  tipica  in  modo
non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. 
   3. Non si considera impiego di denominazione di origine,  al  fine
della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi  in  veritieri
nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di  ditte,  cantine,
fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in  tutto  o
in parte termini geografici riservati ai  vini  DOCG,  DOC  e  IGT  o
possono creare confusione con essi, e' fatto obbligo che i  caratteri
usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per  due
di lunghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in
altezza che in lunghezza, di quelli usati per  la  denominazione  del
prodotto e per  l'indicazione  della  ditta  o  ragione  sociale  del
produttore,  commerciante  o  imbottigliatore,  con  l'osservanza  di
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10. 
   4. Il riconoscimento di una denominazione  di  origine  o  di  una
indicazione geografica tipica esclude la possibilita' di impiegare  i
nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta  l'obblico
per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come  previsto
al comma 3. Per  i  marchi  piu'  antichi  e  rinomati  e  per  nuove
denominazioni  di  origine,  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste  puo',  con  proprio  decreto,  concedere  una  deroga  sulla
minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni. 
   5. Il riconoscimento di una denominazione di  origine  esclude  la
possibilita' di impiegare la denominazione  stessa  come  indicazione
geografica tipica. 
   6.  L'uso,  effetuato  con  qualunque  modalita',  su   etichette,
recipienti,  imballaggi,  listini,  documenti  di  vendita,  di   una
indicazione di vitigno o geografica  per  i  vini  DOCG,  DOC  e  IGT
costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione  e
denominazione usata. 
   7. Non sono considerati denominazioni  di  origine  o  indicazioni
geografica tipiche,  ai  soli  fini  dell'etichettatura,  i  nomi  di
persone,  i  nomi  comuni  ed  i  nomi  esclusivamente  catastali   o
toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini
di  una  specifica  zona  di  produzione,  non  siano   espressamente
riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano  tali  da
ingenerare, nei  consumatori,  confusione  nella  individuazione  dei
prodotti. 
   8. I nomi di aziende viticole, singole  o  associate,  coincidenti
con il nome della rispettiva localita', anche  solo  catastale,  sono
riconosciuti  come  indicazioni  geografiche  non  tipiche  ai  sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento  CEE  n.  2392/89  del
Consiglio del  24  luglio  1989,  ai  soli  fini  della  facolta'  di
utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera
c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 
2392/89. E' comunque escluso,  per  queste  indicazioni  geografiche,
l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni. 
 
          Nota all'art. 24:
             -  Il  regolamento  CEE  n. 2392/1989, che stabilisce le
          norme generali per la designazione e la  presentazione  dei
          vini e dei mosti di uve, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L232 del 9 agosto 1989
          e  ripubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 74 del 21 settembre 1989, 2a serie speciale. Si
          riproduce, nell'ordine, il testo dell'art. 2  paragrafo  3,
          lettere c), d),f), ed h), e dell'art. 4, paragrafo 1:
             "Art.  2,  paragrafo 3. - Per i vini da tavola designati
          in  applicazione  dell'art.  72,  paragrafi  2  e   3   del
          regolamento  (CEE)  n. 822/87, la designazione puo' inoltre
          essere completata dall'indicazione;
               a)-b) (Omissis);
               c) dell'annata di raccolta,  alle  condizioni  di  cui
          all'art. 6;
               d)   di   una  precisazione  concernente  il  modo  di
          elaborazione del vino da tavola compreso in  un  elenco  da
          adottare.   In   tale  elenco  possono  figurare  solamente
          menzioni  la  cui   utilizzazione   sia   disciplinata   da
          disposizioni dello Stato membro produttore;
               e) (Omissis);
               f) in una menzione indicante il loro imbottigliamento;
                 -   nell'azienda   viticola   nella   quale  le  uve
          utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,
                 - o da parte di un'associazione di aziende viticole,
                 - o in um'impresa, situata nell'area  di  produzione
          indicata,  alla  quale  alcune aziende viticole nelle quali
          sono  state  raccolte  le  uve  utilizzate  sono  collegate
          nell'ambito  di un'associazione di aziende viticole, che ha
          effettuato la vinificazione di tali uve;
               g) (Omissis);
               h) di informazioni relative;
                 - alla storia del vino in questione, dell'impresa di
          imbottigliamento o di altra  impresa  appartenente  ad  una
          persona fisica o giuridica o un'associazione di persone che
          abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso,
                 -   alle   condizioni   naturali  o  tecniche  della
          viticoltura che sono all'origine del vino medesimo,
                 - all'invecchiamento di tale vino,
          purche'   tali   informazioni   vengano   utilizzate   alle
          condizioni previste da modalita' d'applicazione".
             "Art. 4, paragrafo 1. - Per la denominazione di un  vino
          da  tavola  sull'etichettatura  si  intende per nome di una
          "unita' geografica piu' piccola dello Stato membro" di  cui
          all'art. 2, paragrafo 3, lettera a), il nome di;
                 -  una  localita'  o  un'unita'  raggruppante  delle
          localita'.
                 - un comune o una frazione,
                 - una sottoregione viticola o una parte di
                   sottoregione viticola,
                 - una regione diversa da una regione determinata.
             Le  unita'   geografiche   di   cui   al   primo   comma
          costituiscono  delle  aree di produzione ai sensi dell'art.
          72, paragrafo 3, primo  comma,  del  regolamento  (CEE)  n.
          822/87".