Art. 26. 
                          (Vini liquorosi) 
 
   1. Per la designazione  e  la  presentazione  dei  vini  liquorosi
diversi  dai  VQPRD  possono  essere  utilizzati  gli   stessi   nomi
geografici autorizzati per i vini IGT o gia' riconosciuti DOCG o  DOC
qualora le suddette tipologie  siano  tradizionali  ed  espressamente
nell'ambito delle rispettive denominazioni. 
 
   2. E' altresi consentito regolamentare o riconoscere autonomamente
le suddetee tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC. 
 
   3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, e'
in ogni caso  obblicatorio,  in  sede  di  designazione,  specificare
espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.