Art. 26. (Vini liquorosi) 1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o gia' riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente nell'ambito delle rispettive denominazioni. 2. E' altresi consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddetee tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC. 3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, e' in ogni caso obblicatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.