Art. 28. (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche) 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino fino a sei mesi o con la multa a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. 3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato. 5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari. 6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria", o loro indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.