Art. 28. 
(Violazioni  nell'uso  delle  denominazioni  di   origine   e   delle
                  indicazioni geografiche tipiche) 
 
   1.  Chiunque  produce,  vende,  pone   in   vendita   o   comunque
distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che  definiscono
le indicazioni  geografiche  tipiche,  vini  che  hanno  i  requisiti
richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali  indicazioni,  e'  punito
con la reclusione fino fino a sei mesi o con  la  multa  a  lire  sei
milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto. 
 
   2.  Chiunque  produce,  vende,  pone   in   vendita   o   comunque
distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che  non
hanno i requisiti richiesti  per  l'uso  di  tale  denominazione,  e'
punito con la multa da lire tre milioni a lire diciotto  milioni  per
ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. 
 
   3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo
23, comma 3, o introduce nel  territorio  dello  Stato,  o  acquista,
detiene  o  cede  ad  altri  ovvero  usa  contrassegni   alterati   o
contraffatti, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre  anni  e
con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. 
 
   4. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si  applicano  al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque  distribuisce  per
il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il
commerciante non abbia concorso nel reato. 
 
   5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno
i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le
parole  "tipo",  "gusto",  "uso",  "sistema"  e  simili   o   impiega
maggiorativi, diminutivi od altre  deformazioni  delle  denominazioni
stesse o  comunque  fa  uso  di  indicazioni,  illustrativi  o  segni
suscettibili  di  trarre  in  inganno  l'acquirente,  e'  punito  con
l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione  a  lire
sei milioni. Le stesse pene si applicano  anche  quando  le  suddette
parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri,  sugli
imballaggi,  sulle  carte  di  commercio  ed  in  genere  sui   mezzi
pubblicitari. 
 
   6. Chiunque adotta denominazioni  di  origine  ovvero  indicazioni
geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o
"fattoria", o loro indirizzi e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  un
milione a lire dodici milioni. La disposizione si  applica  dopo  due
anni dalla data di entrata in vigore del  decreto  di  riconoscimento
della DOCG, DOC o IGT adottata.