Art. 29. 
                  (Omissioni di denunce e falsita') 
 
   1. Chiunque omette di presentare la denuncia di  cui  all'articolo
15, commi 1 e  2,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni
ettaro o frazione di  ettaro  superiore  a  dieci  are  cui  l'omessa
denuncia si riferisce. 
 
   2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui  all'articolo  16,
commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di  vino  maggiore  di
quello  effettivamente   prodotto   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione  a  lire
sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.