Art. 3. 
(Classificazione delle denominazioni di origine e  delle  indicazioni
                        geografiche tipiche) 
 
   1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 
 tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui  alla
 presente legge, si classificano in: 
     a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); 
     b) denominazioni di origine controlla (DOC); 
     c) indicazioni geografiche tipiche (IGT). 
 
        2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le 
 IGT. 
 
   3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali 
 utilizzate dall'Italia per  designare  i  VQPRD  (vini  di  qualita'
 prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi  utilizzare
 le  denominazioni  seguenti:  VSQPRD  (vini  spumanti  di   qualita'
 prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla  Comunita'
 economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti
 in regioni determinate);  VFQPRD  (vini  frizzanti  di  qualita'  di
 prodotti in regioni determinate).  Le  definizioni  della  CEE  sono
 aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. 
 
   4. La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de 
 pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e
 dalla menzione "Landweine" per  i  vini  prodotti  in  provincia  di
 Bolzano, di bilinguismo tedesco.