Art. 3. (Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche) 1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in: a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); b) denominazioni di origine controlla (DOC); c) indicazioni geografiche tipiche (IGT). 2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le IGT. 3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunita' economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualita' di prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. 4. La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.