Art. 32. (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506. 2. Continuano altresi' ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalita' e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge. 3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, e' vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica. 4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure e le modalita' della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 10 febbraio 1992 COSSIGA Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Martelli -------------------
Nota all'art. 32: - Per il titolo del D.P.R. n. 930/1963 si veda in nota all'art. 17. - Il D.P.R. n. 506/1967 reca: "Norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".