Art. 32. 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
   1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni
contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali  previsti  dalla
presente legge si osservono, in quanto applicabili,  le  disposizioni
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,  n.
930, e 24 maggio 1967, n. 506. 
 
   2. Continuano altresi' ad applicarsi fino  alla  data  di  cui  al
comma 1 le disposizioni  che,  sul  piano  della  generalita'  e  con
riguardo  ai  singoli  prodotti,  disciplinano  la   produzione,   la
designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge. 
 
   3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge,
e' vietato attribuire una indicazione geografica ai  vini  da  tavola
non riconosciuti ad indicazione geografica tipica. 
 
   4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio
alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini  DOCG  e
DOC adottati alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
proponendo, se del caso, le revoche delle denominazioni e pubblicando
le proposte nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Le
procedure e le modalita' della verifica sono disciplinate con decreto
del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  previo  parere  del
Comitato nazionale di cui all'articolo 17. 
 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi 10 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  Andreotti, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Martelli 
    
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          Nota all'art. 32:
 
           -  Per  il  titolo  del D.P.R. n. 930/1963 si veda in nota
          all'art. 17.
 
           - Il D.P.R. n. 506/1967 reca: "Norme relative all'albo dei
          vigneti  ed  alla  denuncia  delle   uve   destinate   alla
          produzione    dei   vini   a   denominazione   di   origine
          "controllata" o "controllata e garantita".