Art. 6. (Coesistenza dei vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine) 1. E' consentito che piu' DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchele zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. 2. E' consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano i vini diversi DOCG o DOC purche' i vini DOCG: a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'articolo 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione piu' restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti; b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione; c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica. 3. La menzione "vigna" seguita dal toponimo puo' essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.