Art. 6. 
(Coesistenza dei vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione
                             di origine) 
 
   1. E' consentito che piu' DOCG o DOC facciano riferimento allo 
 stesso nome geografico anche per  contraddistinguere  vini  diversi,
 purchele zone di produzione degli stessi comprendano  il  territorio
 definito con detto nome geografico. 
 
   2. E' consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine 
 coesistano i vini diversi DOCG o DOC purche' i vini DOCG: 
     a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC 
 individuata con specifico  nome  geografico  o  siano  prodotti  con
 vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'articolo 15;
 le  sottozone  devono   essere   delimitate   e   regolamentate   da
 disciplinari di  produzione  piu'  restrittivi  ed  avere  albi  dei
 vigneti distinti; 
     b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una 
 specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione; 
     c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome 
 della zona  e  della  sottozona  o  del  vitigno,  a  seconda  della
 disciplina specifica. 
 
   3. La menzione "vigna" seguita dal toponimo puo' essere utilizzata 
 soltanto nella presentazione e designazione  dei  vini  DOCG  e  DOC
 ottenuti  dalla  superficie  vitata  che  corrisponde  al  toponimo,
 definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e  rivendicata
 nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo
 16, a condizione  che  la  vinificazione  delle  uve  corrispondenti
 avvenga separatamente.