Art. 8. 
(Riconoscimento delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni
  geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione) 
 
   1. Le DOCG sono riservate ai vini gia' riconosciuti DOC da almeno 
 cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio,  in  relazione
 alle caratteristiche qualitative intrinseche,rispetto alla media  di
 quelle  degli  analoghi  vini   cosi   classificati,   per   effetto
 dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e  storici  e
 che abbiano  acquisito  rinomanza  e  valorizzazione  commerciale  a
 livello nazionale ed internazionale. 
 
   2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui 
 all'articolo 1 che corrispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti
 stabiliti, per  ciascuna  di  esse,  nei  relativi  disciplinari  di
 produzione. 
 
   3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle 
 indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle  rispettive
 zone    di    produzione    vengono    effettuati    contestualmente
 all'approvazione  dei  relativi  disciplinari  di  produzione,   con
 decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste   previo
 conforme parere del  Comitato  nazionale  di  cui  all'articolo  17,
 sentite le regioni interessate. 
 
   4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico 
 piu'   ampio,   anche   di   carattere   storico,   tradizionale   o
 amministrativo. I singoli vini conservano la  loro  identita'  e  la
 possibilita'  di  tale  utilizzazione  deve   essere   espressamente
 approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
 su conforme parere della regione interessata,  sentito  il  Comitato
 nazionale di cui all'articolo 17 
 
   5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina 
 viticola ed enologica di norma piu' restrittiva  rispetto  a  quella
 della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni. 
 
   6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di 
 entrata  in  vigore  delle  norme  contenute  nel  disciplinare   di
 produzione  e  puo',  se  necessario,  prevedere   disposizioni   di
 carattere transitorio. 
 
   7) L'uso delle DOCG e delle DOC non e' consentito per i vini 
 ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni  che  non  siano
 stati classificati fra  i  raccomandati  e  gli  autorizzati  o  che
 derivino da ibriti interspecifici tra la  Vitis  vinifera  ed  altre
 spe- cie americane od asiatiche. 
 
   8. E' altresi' vietato su tutto il territorio italiano impiegare 
 le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di  origine  o  a
 indicazione geografica tipica. 
 
   9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 
 tipiche decadono quando il relativo vino e'  addizionato  all'estero
 da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza,  anche
 se tale pratica e' ammessa dalla normativa del Paese  nel  quale  si
 effettua o nel quale il prodotto ottenuto e' imbottigliato.