Art. 8. (Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione) 1. Le DOCG sono riservate ai vini gia' riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche,rispetto alla media di quelle degli analoghi vini cosi classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale. 2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione. 3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentite le regioni interessate. 4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identita' e la possibilita' di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma piu' restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni. 6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e puo', se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio. 7) L'uso delle DOCG e delle DOC non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibriti interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre spe- cie americane od asiatiche. 8. E' altresi' vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica. 9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino e' addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica e' ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto e' imbottigliato.