Art. 9. (Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche) 1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche puo' essere revocato; a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione; b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti; c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per piu' del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e' autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio. 2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino una o piu' delle condizioni di cui al comma 1, e' disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato Nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi. 3. I terreni vitati gia' iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica. 4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto puo' disporre la sopensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli imbottigliatori di cui all'articolo 11. In casi di particolare gravita', il giudice puo' d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.