Art. 9. 
(Revoca del riconoscimento delle denominazioni  di  origine  e  delle
                  indicazioni geografiche tipiche) 
 
   1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle 
 indicazioni geografiche tipiche puo' essere revocato; 
     a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro 
 il triennio successivo alla data di entrata in  vigore  delle  norme
 contenute nel disciplinare di produzione; 
     b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti 
 all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non  abbiano  presentato
 denunce di produzione delle uve ai  sensi  dell'articolo  16  o  nel
 complesso della zona vi sia stata  una  scarsa  utilizzazione  della
 denominazione, e, di norma, quando essa sia stata  inferiore  al  35
 per  cento  della  superficie  iscritta  all'albo  per  le  DOCG  ed
 inferiore al  15  per  cento  per  le  DOC;  dal  computo  di  dette
 percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che  da  almeno
 tre  anni  consecutivi  non  siano  stati  oggetto  di  denuncia  di
 produzione  delle  uve  e  che  devono  pertanto  essere  cancellati
 dall'albo dei vigneti; 
     c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i 
 disciplinari di produzione, in ordine  ai  parametri  previsti,  per
 piu' del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei  vigneti  o
 agli elenchi delle vigne di cui all'articolo  15;  a  tal  fine,  il
 Comitato  nazionale  di  cui  all'articolo  17  e'   autorizzato   a
 promuovere  i  controlli  da  effettuarsi  da  parte  degli   uffici
 dell'ispettorato repressione frodi e delle  regioni  competenti  per
 territorio. 
 
   2. La revoca di una denominazione di origine, quando si 
 verifichino una o piu' delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
 disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste
 previo parere della regione competente e del Comitato  Nazionale  di
 cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste
 stabilisce,  con  proprio  decreto,  le  norme  occorrenti  per   la
 salvaguardia   delle   situazioni   da   considerare   conformi    a
 provvedimenti ed atti pregressi. 
 
   3. I terreni vitati gia' iscritti all'albo dei vigneti per vini 
 della denominazione  di  origine  revocata,  ove  ne  sussistano  le
 condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti
 all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne
 per vini di una indicazione geografica tipica. 
 
   4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti 
 l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole  o  di  impianti
 illegittimi, il giudice  che  accerta  il  fatto  puo'  disporre  la
 sopensione  da  uno  a  tre  anni  o  la   revoca   dell'uso   delle
 denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche,
 con la conseguente cancellazione dagli  albi  dei  vigneti  o  dagli
 elenchi delle vigne e dagli imbottigliatori di cui all'articolo  11.
 In casi di particolare gravita', il  giudice  puo'  d'ufficio  o  su
 istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere  in
 via cautelare alla sospensione a tempo  determinato  dell'uso  delle
 denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  ed
 alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei  vigneti,
 agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.