Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni
per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere  dall'anno
1994,  si  provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a
lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a  carico  del  capitolo
4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno
1992  e  corrispondente  capitolo per gli anni successivi, e quanto a
lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire  1.471  milioni  per  l'anno
1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del
capitolo  2052  dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.