(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                              Personale 
 
Tutto il personale  sara'  reclutato  ed  impiegato  da  OMS/EURO  in
conformita' con i livelli  salariali  appropriati  (internazionali  o
locali) e con i requisiti in vigore nel paese del  loro  impiego,  in
conformita'   con   le    Regole    e    Regolamenti    dell'Organico
dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'.  Al  personale  saranno
accordati congedi e permessi  per  malattia  in  conformita'  con  le
Regole ed i Regolamenti dell'OMS. Gli orari  di  lavoro  e  le  feste
nazionali saranno quelli applicabili  al  personale  nell'ordinamento
delle Nazioni Unite nella stessa sede di servizio. I costi di viaggio
e le diarie saranno pagate in conformita' con criteri e  tariffe  ap-
propriate al personale dell'OMS. E' prevista  un'assicurazione  sulla
salute in conformita' con le regole OMS  applicabili.  Sono  previste
assicurazioni per malattia e incidenti in conformita' con  le  regole
OMS  applicabili.  Il  personale   sara'   incluso   nel   Fondo   di
Pensionamento Congiunto delle Nazioni Unite. 
Saranno istituiti in totale 12 incarichi - 10 aventi Roma  come  sede
di servizio (6 dei quali nella categoria  professionale,  e  4  nella
categoria di servizio generale  soggetta  ad  ingaggio  locale)  e  2
aventi Copenaghen come sede di servizio (1 professionale  ed  1  come
servizio generale  soggetto  a  reclutamento  locale).  Al  personale
selezionato  per  questi  incarichi  saranno   offerti   inizialmente
contratti a tempo determinato di due anni. 
Le attivita' del Centro sono finalizzate per un periodo  quinquennale
e si prevede  che  continuino.  Gli  incarichi  ed  i  contratti  dei
beneficiari  termineranno  automaticamente   con   il   cessare   dei
finanziamenti. Il rinnovo dei contratti e' legato alla disponibilita'
di fondi. 
Ogni persona la quale  sia  stata  ingaggiata  da  OMS/EURO  nel  suo
organico, comprese le persone assunte a breve termine, sara', per gli
scopi della missione alla quale e' assegnata,  soggetta  alle  Regole
dell'OMS e beneficiera' degli stessi privilegi ed immunita'  concessi
ai membri del personale dell'OMS nel paese interessato (Articolo VI).