(Annesso 1 - art. XI)
                  Articolo XI - Disposizioni finali 
                             Sezione 41 
 
L'adesione a questa Convenzione da parte di un Membro delle Nazioni 
Unite e (sotto riserva della sezione 42) di ogni Stato membro di  una
agenzia specializzata avra' luogo  mediante  deposito  da  parte  del
Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di  adesione
che avra' effetto alla data del suo deposito. 
 
                             Sezione 42 
 
Ciascuna agenzia specializzata interessata dovra' comunicare il testo
della presente Convenzione insieme agli annessi  pertinenti  ai  suoi
membri che non  sono  membri  delle  Nazioni  Unite,  invitandoli  ad
aderire ad essa nei confronti dell'agenzia, depositando uno strumento
di adesione  alla  presente  Convenzione  sia  presso  il  Segertario
Generale  delle  Nazioni  Unite  o  presso  il  Direttore   esecutivo
dell'agenzia specializzata. 
 
                             Sezione 43 
 
Ciascuno Stato parte alla presente  Convenzione  indichera'  nel  suo
strumento di adesione l'agenzia specializzata o  le  agenzie  per  le
quali si impegna ad applicare le disposizioni di questa  Convenzione.
Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione  puo'  con  successiva
notifica  scritta  al   Segretario-Generale   delle   Nazioni   Unite
impegnarsi ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ad
una o piu' agenzie specializzate. Questa notifica avra' effetto  alla
data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. 
 
                             Sezione 44 
 
La Convenzione entrera' in  vigore  per  ciascuno  Stato  parte  alla
presente Convenzione  nei  confronti  di  una  agenzia  specializzata
quando la Convenzione sara' divenuta applicabile a  tale  agenzia  in
conformita' con la sezione 37 e lo Stato parte si sara' impegnato  ad
applicare  le  disposizioni  della  Convenzione  a  tale  agenzia  in
conformita' con la sezione 43. 
 
                             Sezione 45 
 
Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informera' tutti i  membri
delle  Nazioni  Unite  nonche'   tutti   i   membri   delle   agenzie
specializzate ed i direttori esecutivi  delle  agenzie  specializzate
del deposito di ciascun strumento di adesione ricevuto in  base  alla
sezione 41 ed alle successive notifiche ricevute in base alla sezione
43. Il Direttore esecutivo di un'agenzia specializzata informera'  il
Segretario-Generale delle Nazioni Unite nonche' i membri dell'agenzia
interessata  del  deposito  di  qualsiasi   strumento   di   adesione
depositato presso di esso in base alla sezione 42. 
 
                             Sezione 46 
 
Rimane inteso che, quando uno  strumento  di  adesione  o  successiva
notifica viene depositato per conto di qualsiasi Stato, questo  Stato
sara' in posizione secondo la sua legislazione  di  dare  effetto  ai
termini della Convenzione, cosi' come modificata dai testi finali  di
qualsiasi annesso relativo alle agenzie oggetto di  tale  adesione  o
modifica. 
 
                             Sezione 47 
 
Fatte salve le disposizioni  dei  paragrafi  2  e  3  della  presente
sezione, ciascuno Stato parte alla presente Convenzione si impegna ad
applicare  questa  Convenzione  nei  confronti  di  ciascuna  agenzia
specializzata implicata nella sua  adesione  o  successiva  notifica,
fino al momento in cui una convenzione modificata o  un  annesso  non
siano divenuti applicabile a quella agenzia e che detto  Stato  abbia
accettato la convenzione o l'annesso modificato.  Trattandosi  di  un
annesso modificato, l'accettazione degli Stati avverra' mediante  una
notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite,  che
avra' effetto alla data del suo ricevimento da parte  del  Segretario
Generale. 
2. Ciascun Stato parte alla presente Convenzione, tuttavia,  che  non
e' o che ha cessato di essere membro di  una  agenzia  specializzata,
puo' indirizzare una notifica scritta al  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite ed al Capo esecutivo dell'agenzia interessata nel senso
che intende ritirare a tale agenzia i benefici  della  Convenzione  a
decorrere da una data specificata i.e., non prima di tre mesi dopo la
data di ricevimento della notifica. 
3. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione  puo'  ritirare  il
beneficio di questa Convenzione a qualsiasi agenzia specializzata che
cessi di essere in rapporto con le Nazioni Unite. 
4. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite  informera'  tutti  gli
Stati membri parti alla presente Convenzione  di  qualsiasi  notifica
che gli sara' stata comunicata in base alle  disposizioni  di  questa
sezione. 
 
                             Sezione 48 
 
Dietro  richiesta  di  un  terzo  degli  Stati  parti  alla  presente
Convenzione, il Segretario - Generale delle Nazioni Unite convochera'
una conferenza in vista della sua revisione. 
 
                             Sezione 49 
 
Il Segretario Generale delle  Nazioni  Unite  trasmettera'  copie  di
questa Convenzione a ciascuna agenzia specializzata ed al Governo  di
ciascun membro delle Nazioni Unite. 
 
Convenzione sui Privilegi e le Immunita' 
ANNESSO VII - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' 
 
Nella loro applicazione alla Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'
(in appresso  denominata  "l'Organizzazione")  le  clausole  standard
saranno effettive sotto riserva delle seguenti modifiche: 
1. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2(1) dell'Articolo VII
si estenderanno  alle  persone  designate  a  prestare  servizio  nel
Consiglio  Esecutivo  della  Organizzazione,  ai  loro  sostituti   e
consiglieri, salvo se una  qualsiasi  abrogazione  dell'immunita'  di
tali  persone  in  base  alla  Sezione  16  e'  stata  decretata  dal
Consiglio. 
2. (i) Agli esperti (diversi dai  funzionari  inclusi  nella  portata
dell'Articolo    VI)    che    prestano    servizio    in    comitati
dell'Organizzazioni o svolgono missioni per conto  di  essa,  saranno
concessi i seguenti privilegi ed immunita' in  quanto  necessari  all
svolgimento  effettivo  delle  loro  funzioni,  compreso   il   tempo
trascorso  in  viaggi  connessi  al  servizio  prestato  presso  tali
comitati o allo svolgimento di tali missioni: 
(a) Immunita'  dall'arresto  personale  o  dalla  confisca  del  loro
bagaglio personale; 
(b) per quanto riguarda le parole o gli scritti, oppure gli  atti  da
essi  compiuti  nell'adempimento  delle  loro   funzioni   ufficiali,
immunita' da procedimenti legali di qualsiasi natura, tale  immunita'
permanendo  nonostante  le  persone  interessate  non  prestino  piu'
servizio  nei  comitati  dell'Organizzazione,  o   non   siano   piu'
utilizzate in missioni per essa; 
(c) Agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni di  valuta  e  di
cambio ed il loro bagaglio personale analoghe a  quelle  concesse  ai
funzionari dei governi stranieri in missioni temporanee provvisorie; 
(d) inviolabilita' per tutte le carte e documenti; 
(e) Ai fini delle loro comunicazioni con l'Organizzazione, diritto ad
avvalersi di codici e di ricevere documenti o corrispondenza  tramite
corriere o in valigie sigillate. 
(ii) I privilegi e le immunita' stabilite nei paragrafi (b) ed (e) di
cui sopra saranno concessi a persone che prestano servizio nei gruppi
di consulenza di  esperti  dell'Organizzazione  nell'esercizio  delle
loro funzioni in quanto tali. 
(iii)  I  privilegi  e  le  immunita'  sono  concessi  agli   esperti
dell'Organizzazione  negli  interessi  dell'Organizzazione  e  non  a
beneficio personale degli individui. L'Organizzazione ha  il  diritto
ed il dovere di abrogare l'immunita' di qualsiasi esperto in tutti  i
casi in cui, a parere dell'Organizzazione, l'immunita'  ostacolerebbe
il  corso  della  giustizia  e  puo'  essere  abrogata  senza  recare
pregiudizio agli interessi dell'organizzazione. 
3. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e  2  (I)  dell'Articolo
VII si  estenderanno  ai  rappresentanti  dei  Membri  Associati  che
partecipano al lavoro  dell'Organizzazione  in  conformita'  con  gli
Articoli 8 e 47 della Costituzione. 
4. I privilegi, immunita', esenzioni  ed  agevolazioni  di  cui  alla
Sezione 21 delle clausole standard saranno altresi' concessi ad  ogni
Vice Direttore-Generale, Assistente  Direttore-Generale  e  Direttore
Regionale della Organizzazione. 
    
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(1)  Adottata  dalla Prima Assemblea Mondiale il 17 luglio 1948 (Off.
Rec. Wld.Hlt.Org. 13, 97, 332) e  emendata  dalla  Terza,  Decima  ed
Undicesima  Assemblee  Mondiali della Sanita' (Risoluzioni WHA.3.102.
WHA 10.26 e WHA 11.30).