(Annesso 1 - art. III)
                 Articolo III - Beni, Fondi ed Averi 
                              Sezione 4 
 
Le Agenzie specializzate, i loro beni ed i loro averi  ovunque  siano
essi situati e da chiunque siano detenuti, godono  dell'immunita'  da
qualsiasi forma di giurisdizione, salvo in ogni particolare  caso  in
cui  tali  Agenzie  abbiano  espressamente   rinunciato   alla   loro
immunita'. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia  all'immunita'  non
puo' essere estesa a provvedimenti esecutivi. 
 
                              Sezione 5 
 
I locali delle agenzie specializzate sono inviolabili. I beni  e  gli
averi delle agenzie specializzate, ovunque siano essi  situati  e  da
chiunque  siano  essi  detenuti,  sono   immuni   da   perquisizione,
requisizione,  confisca,  esproprio  e  da  ogni   altra   forma   di
interferenza, sotto forma sia esecutiva, amministrativa,  giudiziaria
o legislativa. 
 
                              Sezione 6 
 
Gli archivi delle agenzie  specializzate,  ed  in  generale  tutti  i
documenti di loro appartenenza o da esse detenuti, sono  inviolabili,
ovunque siano essi situati. 
 
                              Sezione 7 
 
Senza essere costretta da alcun controllo,  regolamento  o  moratoria
finanziari: 
(a) le agenzie specializzate possono detenere fondi, oro o valute  di
qualsiasi genere e gestire conti in qualsiasi valuta; 
(b) le agenzie specializzate possono liberamente  trasferire  i  loro
fondi, oro o valuta da un  paese  all'altro  o  entro  ogni  paese  e
convertire ogni valuta da essi detenuta in qualsiasi altra valuta. 
 
                              Sezione 8 
 
Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi in base alla  sezione
7 di cui sopra, ciascuna  agenzia  specializzata  terra'  debitamente
conto di ogni osservazione effettuata dal Governo di qualsiasi  Stato
parte alla presente Convenzione, sempre che  esso  consideri  che  si
possa dar seguito a tali osservazioni senza recare  pregiudizio  agli
interessi dell'Agenzia. 
 
                              Sezione 9 
 
Le agenzie specializzate, i loro averi, introiti ed altri beni sono: 
a) esentate da ogni tassazione diretta; rimane inteso tuttavia che le
agenzie specializzate non richiederanno l'esenzione da tasse che  non
superino il semplice corrispettivo per servizi di utilita' pubblica; 
b) esentate da ogni diritto doganale e da divieti e limitazioni  alla
importazione ed esportazione per quanto riguarda articoli importati o
esportati dalle agenzie specializzate per loro uso ufficiale;  rimane
inteso tuttavia, che gli articoli importati  in  franchigia  doganale
non saranno venduti nel paese nel quale sono stati importati,  tranne
che a condizioni concordate con il Governo di tale paese. 
c) esentate da ogni diritto doganale e da ogni divieto e  limitazione
all'importazione ed all'esportazione  per  quanto  riguarda  le  loro
pubblicazioni. 
 
                             Sezione 10 
 
Benche' le agenzie specializzate non pretendano in linea  di  massima
l'esenzione dall'imposta di consumo, e dall'imposta sulla vendita che
e' compresa nel prezzo da pagare  per  i  beni  mobili  ed  immobili,
tuttavia quando le agenzie specializzate effettuano per uso ufficiale
importanti acquisti di beni, il cui prezzo comprende diritti e  tasse
di tale natura, gli Stati Parti alla presente Convenzione adotteranno
ogni  qualvolta  cia'  sia  loro  possibile   adeguate   disposizioni
amministrative in vista di un condono o del rimborso dell'importo  di
tali diritti e tasse.