(Annesso 1 - art. IV)
                             Articolo IV 
          Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni 
                             Sezione 11 
 
Ciascuna agenzia specializzata  godra'  nel  territorio  di  ciascuno
Stato  parte  alla  presente  Convenzione  nei  confronti  di  questa
agenzia, per le sue comunicazioni ufficiali, di  un  trattamento  non
meno favorevole di quello concesso dal Governo di tale Stato ad  ogni
altro Governo, compresa la missione diplomatica di quest'ultimo,  per
quanto  riguarda  priorita',  tariffe,   tasse   sulla   posta,   sui
cablogrammi, sui telegrammi, sui radiogrammi, sulle  telefoto,  sulle
comunicazioni  telefoniche  e  altre  comunicazioni,  nonche'   sulle
tariffe stampa per le informazioni alla stampa ed alla radio. 
 
                             Sezione 12 
 
Nessuna censura sara' applicata alla corrispondenza  ufficiale  e  ad
altre comunicazioni ufficiali delle agenzie specializzate. 
Le agenzie specializzate avranno il diritto di fare uso di  codici  e
di inviare e  di  ricevere  corrispondenza  mediante  corriere  o  in
valigie  sigillate  le  quali  godranno  delle  stesse  immunita'   e
privilegi dei corrieri e della valigia diplomatica. 
Nulla  nella  presente  sezione  sara'  interpretato  nel  senso   di
precludere l'adozione di appropriate precauzioni di sicurezza  deter-
minate mediante accordo tra uno Stato parte alla presente Convenzione
ed un'Agenzia specializzata.