(Annesso 1 - art. V)
               Articolo V - Rappresentanti dei Membri 
                             Sezione 13 
 
I rappresentanti dei Membri alle  riunioni  convocate  da  un'agenzia
specializzata godranno, nell'esercizio delle loro funzioni e  durante
i loro viaggi  a  destinazione  o  in  provenienza  dal  luogo  della
riunione, dei seguenti privilegi ed immunita': 
(a) Immunita' dall'arresto personale o da detenzione e dalla confisca
del loro bagaglio personale, e per quanto riguarda gli atti  da  essi
compiuti nella loro qualita' ufficiale (comprese  le  loro  parole  e
scritti), immunita' da qualsiasi forma di giurisdizione; 
(b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; 
(c)  diritto  di  utilizzare  codici  e  di  ricevere   documenti   o
corrispondenza per corriere o valigia sigillata; 
(d) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti  da  restrizione
all'immigrazione, da ogni formalita' di registrazione per stranieri e
da  ogni  obbligo  di  servizio  nazionale  nello  Stato  che  stanno
visitando o che attraversano nell'esercizio delle loro funzioni; 
(e)  le  stesse  agevolazioni  per  quanto  riguarda  le  restrizioni
valutarie o di cambio di quelle concesse a rappresentanti dei Governi
esteri per missioni ufficiali temporanee; 
(f) le stesse immunita' ed agevolazioni per quanto riguarda  il  loro
bagaglio personale, di quelle concesse ai membri di pari rango  delle
missioni diplomatiche. 
 
                             Sezione 14 
 
Al fine di assicurare ai  rappresentanti  dei  membri  delle  agenzie
specializzate, durante le riunioni da esse  convocate,  una  completa
liberta' di parola  ed  una  completa  indipendenza  nell'adempimento
delle loro  funzioni,  l'immunita'  dalla  giurisdizione  per  quanto
riguarda le parole o gli scritti e tutti gli atti  da  essi  compiuti
nell'adempimento delle  loro  funzioni  continuera'  ad  essere  loro
concessa, anche dopo che le persone in questione avranno  cessato  di
essere impegnate nell'adempimento di tali funzioni. 
 
                             Sezione 15 
 
Qualora l'incidenza di qualsiasi forma di tassazione sia  subordinata
alla residenza, i periodi nei quali i rappresentanti di Membri  delle
agenzie specializzate presso le riunioni da esse  convocate,  saranno
presenti in uno Stato membro per l'adempimento delle  loro  funzioni,
non saranno considerati come periodi di residenza. 
 
                             Sezione 16 
 
I privilegi e  le  immunita'  sono  concessi  ai  rappresentanti  dei
membri,  non  per  loro  vantaggio  personale,  ma  allo   scopo   di
salvaguardare  l'esercizio  indipendente  delle  loro   funzioni   in
connessione con le agenzie specializzate. Di conseguenza,  un  membro
ha non solo il diritto, ma il dovere di abrogare l'immunita' dei suoi
rappresentanti  in  ogni  caso  in  cui,  d'avviso  di  tale  membro,
l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia  ed  in  cui  essa
puo' essere abrogata senza pregiudicare lo  scopo  per  il  quale  e'
concessa. 
 
                             Sezione 17 
 
Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non  sono  applicabili  nei
confronti delle autorita' di uno  Stato  di  cui  la  persona  e'  un
cittadino o di cui e' o e' stato rappresentante.