Articolo VI - Funzionari Sezione 18 (1) Ciascuna agenzia specializzata specifichera' le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VIII. Essa le comunichera' ai Governi di tutti gli Stati parti alla presente Convenzione per quanto riguarda tale agenzia ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari inclusi in queste categorie saranno periodicamente comunicati ai sopra menzionati Governi. -------------- (1) La seguente risoluzione (WHA 12.41) e' stata adottata dalla 12a Assemblea Mondiale della Sanita'. La 12a Assemblea Mondiale della Sanita', Considerando la Sezione 18 dell'Articolo VI della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate che richiedono che ciascuna agenzia specializzata specifichi le categorie di articoli cui si applicheranno le disposizioni di quell'Articolo e dell'Articolo VIII; e Considerando la pratica seguita dalla OMS e ed in base alla quale, nell'attuare i termini della Sezione 18 della Convenzione, e' stato tenuto debitamente conto delle disposizioni della Risoluzione 76 (1) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 1. Conferma questa prassi; e 2. Approva la concessione dei privilegi e delle immunita' di cui negli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate a tutti i funzionari dell'OMS, ad eccezione di quelli ingaggiati localmente e e a cui spettano tariffe orarie. Sezione 19 I funzionari delle agenzie specializzate: (a) godranno di immunita' dalla giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualita' ufficiale (comprese le loro parole e scritti); (b) saranno esentati da ogni forma di tassazione sulle retribuzioni e gli emolumenti ad essi corrisposti dalle agenzie specializzate, alle stesse condizioni di quelle di cui usufruiscono i funzionari delle Nazioni Unite; (c) godranno di immunita', assieme ai loro congiunti e familiari a carico, da misure restrittive all'immigrazione e da formalita' di registrazione degli stranieri; (d) usufruiranno degli stessi privilegi per quanto riguarda le agevolazioni di cambio, di quelli concessi ai funzionari di pari rango delle missioni diplomatiche; (e) usufruiranno, assieme ai loro congiunti e familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi internazionale, di quelle concesse ai funzionari di pari rango delle missioni diplomatiche; (f) usufruiranno del diritto di importare in franchigia doganale il loro mobilio ed effetti in occasione della loro entrata in funzione nella sede del paese in oggetto. Sezione 20 I funzionari delle agenzie specializzate saranno esonerati dagli obblighi del servizio nazionale a patto che, per quanto riguarda gli Stati di cui sono cittadini tale esonero sia limitato ai funzionari delle agenzie specializzate i cui nomi, insieme all'indicazione delle loro funzioni sono stati iscritti in una lista compilata dal Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata ed approvata dallo Stato interessato. Qualora altri funzionari delle agenzie specializzate dovessero essere richiamati per il servizio nazionale, lo Stato interessato dietro richiesta delle agenzie specializzate interessate, accordera' i rinvii temporanei dalla chiamata che possono risultare necessari al fine di evitare interruzioni del proseguimento del lavoro essenziale. Sezione 21 Oltre alle immunita' ed ai privilegi specificati nelle sezioni 19 e 20, al Direttore esecutivo di ciascuna agenzia specializzata, nonche' ad ogni funzionario agente per suo conto durante la sua assenza dal posto di lavoro, saranno concessi, a se stesso, al proprio congiunto e figli minori, i privilegi ed immunita', esenzioni ed agevolazioni concesse agli agenti diplomatici in conformita' con la legge internazionale. Sezione 22 I privilegi e le immunita' sono concesse ai funzionari unicamente nell'interesse delle agenzie specializzate, non a vantaggio personale degli individui. Ciascuna agenzia specializzata avra' il diritto ed il dovere di abrogare l'immunita' di qualsiasi funzionario in ogni caso in cui, a suo avviso, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia e puo' essere abrogata senza recare pregiudizio agli interessi dell'agenzia specializzata. Sezione 23 Ciascuna agenzia specializzata cooperera' in ogni tempo con le autorita' appropriate degli Stati membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in connessione con i privilegi, le immunita' e le agevolazioni menzionate nel presente articolo.