(Annesso 1 - art. VI)
                      Articolo VI - Funzionari 
                           Sezione 18 (1) 
 
Ciascuna  agenzia  specializzata  specifichera'   le   categorie   di
funzionari cui si applicano le disposizioni del presente  articolo  e
dell'articolo VIII. Essa le comunichera'  ai  Governi  di  tutti  gli
Stati parti  alla  presente  Convenzione  per  quanto  riguarda  tale
agenzia ed il Segretario Generale delle Nazioni  Unite.  I  nomi  dei
funzionari  inclusi  in  queste  categorie   saranno   periodicamente
comunicati ai sopra menzionati Governi. 
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(1) La seguente risoluzione (WHA 12.41) e' stata adottata  dalla  12a
Assemblea Mondiale della Sanita'. 
La 12a Assemblea Mondiale della Sanita', 
Considerando la Sezione 18 dell'Articolo  VI  della  Convenzione  sui
Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate  che  richiedono
che  ciascuna  agenzia  specializzata  specifichi  le  categorie   di
articoli cui si applicheranno le disposizioni di quell'Articolo e 
dell'Articolo VIII; e 
Considerando la pratica seguita dalla OMS e ed in  base  alla  quale,
nell'attuare i termini della Sezione 18 della Convenzione,  e'  stato
tenuto debitamente conto delle disposizioni della Risoluzione 76  (1)
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
1. Conferma questa prassi; e 
2. Approva la concessione dei privilegi  e  delle  immunita'  di  cui
negli articoli VI  e  VIII  della  Convenzione  sui  Privilegi  e  le
Immunita' delle Agenzie Specializzate a tutti i funzionari  dell'OMS,
ad eccezione di quelli ingaggiati  localmente  e  e  a  cui  spettano
tariffe orarie. 
 
                             Sezione 19 
 
I funzionari delle agenzie specializzate: (a) godranno  di  immunita'
dalla giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualita'
ufficiale (comprese le loro parole e scritti); 
(b) saranno esentati da ogni forma di tassazione sulle retribuzioni e
gli emolumenti ad essi corrisposti dalle agenzie specializzate,  alle
stesse condizioni di quelle di cui usufruiscono  i  funzionari  delle
Nazioni Unite; 
(c) godranno di immunita', assieme ai loro congiunti  e  familiari  a
carico, da misure restrittive all'immigrazione  e  da  formalita'  di
registrazione degli stranieri; 
(d) usufruiranno  degli  stessi  privilegi  per  quanto  riguarda  le
agevolazioni di cambio, di quelli  concessi  ai  funzionari  di  pari
rango delle missioni diplomatiche; 
(e) usufruiranno, assieme ai loro congiunti  e  familiari  a  carico,
delle  stesse  agevolazioni  di  rimpatrio  in   periodi   di   crisi
internazionale, di quelle concesse ai funzionari di pari rango  delle
missioni diplomatiche; 
(f) usufruiranno del diritto di importare in franchigia  doganale  il
loro mobilio ed effetti in occasione della loro entrata  in  funzione
nella sede del paese in oggetto. 
 
                             Sezione 20 
 
I funzionari delle agenzie specializzate saranno esonerati dagli 
obblighi del servizio nazionale a patto che, per quanto riguarda  gli
Stati di cui sono cittadini tale esonero sia limitato  ai  funzionari
delle agenzie specializzate i cui nomi, insieme all'indicazione delle
loro  funzioni  sono  stati  iscritti  in  una  lista  compilata  dal
Direttore esecutivo dell'agenzia  specializzata  ed  approvata  dallo
Stato interessato. 
Qualora altri funzionari delle agenzie specializzate dovessero essere
richiamati per il servizio nazionale,  lo  Stato  interessato  dietro
richiesta  delle  agenzie  specializzate  interessate,  accordera'  i
rinvii temporanei dalla chiamata che possono risultare  necessari  al
fine di evitare interruzioni del proseguimento del lavoro essenziale. 
 
                             Sezione 21 
 
Oltre alle immunita' ed ai privilegi specificati nelle sezioni  19  e
20, al Direttore esecutivo di ciascuna agenzia specializzata, nonche'
ad ogni funzionario agente per suo conto durante la sua  assenza  dal
posto di lavoro, saranno concessi, a se stesso, al proprio  congiunto
e figli minori, i privilegi ed immunita', esenzioni  ed  agevolazioni
concesse  agli  agenti  diplomatici  in  conformita'  con  la   legge
internazionale. 
 
                             Sezione 22 
 
I privilegi e le immunita' sono  concesse  ai  funzionari  unicamente
nell'interesse delle agenzie specializzate, non a vantaggio personale
degli individui. Ciascuna agenzia specializzata avra' il  diritto  ed
il dovere di abrogare l'immunita' di qualsiasi  funzionario  in  ogni
caso in cui, a suo avviso, l'immunita' intralcerebbe il  corso  della
giustizia e  puo'  essere  abrogata  senza  recare  pregiudizio  agli
interessi dell'agenzia specializzata. 
 
                             Sezione 23 
 
Ciascuna agenzia  specializzata  cooperera'  in  ogni  tempo  con  le
autorita' appropriate degli Stati membri per agevolare  una  corretta
amministrazione della giustizia, garantire il rispetto delle norme di
polizia e prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in  connessione
con i privilegi,  le  immunita'  e  le  agevolazioni  menzionate  nel
presente articolo.