(Annesso 1 - art. VII)
                  Articolo VII - Abusi di privilegi 
                             Sezione 24 
 
Qualora qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione consideri che
vi e' stato un abuso dei privilegi o dell'immunita'  conferita  dalla
presente Convenzione, avranno luogo consultazioni tra quello Stato  e
l'agenzia specializzata interessata, al fine di determinare  se  tale
abuso ha effettivamente avuto luogo ed in tal caso, fare in  modo  di
garantire che il fatto non si ripeta. 
Se  tali  consultazioni  non  riescono  a  conseguire  un   risultato
soddisfacente per lo Stato e l'agenzia specializzata interessata,  la
questione  se  un  abuso  di  privilegio  o  di  immunita'  e'  stato
effettivamente commesso, sara' sottoposta alla  Corte  Internazionale
di Giustizia in conformita' con  la  sezione  32.  Qualora  la  Corte
Internazionale di Giustizia riscontri che tale abuso e' avvenuto,  lo
Stato parte alla presente  Convenzione  pregiudicato  da  tale  abuso
avra' il diritto,  dopo  averne  notificato  l'agenzia  specializzata
interessata di ritirare a questa agenzia specializzata  il  beneficio
dei privilegi o dell'immunita' di cui si e' abusato. 
 
                             Sezione 25 
 
1. Ai rappresentanti dei membri nelle riunioni convocate  da  agenzie
specializzate, nell'esercizio delle loro funzioni e  durante  i  loro
viaggi a destinazione ed in provenienza dal luogo della  riunione  ed
ai funzionari previsti dal  disposto  della  sezione  18,  non  sara'
richiesto dalle Autorita' territoriali di lasciare il paese nel quale
stanno svolgendo le loro funzioni per via di  qualsivoglia  attivita'
da essi svolta nella loro veste ufficiale. In caso tuttavia di  abuso
dei privilegi di residenza, commesso da una qualsiasi di tali persone
nell'esercizio di attivita' in detto  Paese  che  esulino  dalle  sue
funzioni  ufficiali,  a  tale  persona  potra'  essere  richiesto  di
partire, dal Governo di tale paese a patto che: 
2. (1) Non sia richiesto ai rappresentanti di membri, o a persone che
hanno diritto alla immunita' in base alla sezione 21, di lasciare  il
paese se non in conformita' con la procedura diplomatica  applicabile
agli agenti diplomatici accreditati in tale paese. 
(II) Nel caso di un funzionario cui la sezione 21 non e' applicabile,
nessun ordine di lasciare  il  paese  sara'  emanato  salvo  che  con
l'approvazione  del  Ministro  degli  Affari  Esteri  del  paese   in
questione, e tale approvazione  sara'  data  solo  dopo  aver  tenuto
consultazioni con il Direttore esecutivo  dell'agenzia  specializzata
interessata; e, qualora  vengano  intentati  procedimenti  legali  di
espulsione contro un funzionario, il Direttore Esecutivo dell'agenzia
specializzata avra' il diritto di comparire in tali procedimenti  per
conto della persona contro la quale essi sono stati intentati.