(Annesso 1 - art. IX)
            Articolo IX - Composizione delle controversie 
                             Sezione 31 
 
Ciascuna agenzia specializzata dovra' prevedere adeguate modalita' di
composizione: 
(a) delle controversie derivanti da contratti o  da  controversie  di
natura privata di cui l'agenzia specializzata e' parte; 
(b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario di un'agenzia
specializzata il quale in ragione della sua posizione ufficiale  gode
di immunita', se l'immunita' non e' stata abrogata  in  con  formita'
con le disposizioni della sezione 22. 
 
                             Sezione 32 
 
Ogni    contestazione    derivante    dalla     interpretazione     o
dall'applicazione della  presente  Convenzione  sara'  deferita  alla
Corte Internazionale di Giustizia a meno che in un  determinato  caso
non sia convenuto dalle parti  di  ricorrere  ad  un  altro  modo  di
composizione. Qualora sorga una contestazione tra una  delle  agenzie
specializzate da una parte, ed  un  membro  dall'altra  parte,  sara'
richiesto un parere consultivo su qualsiasi aspetto legale  implicato
in conformita' con l'articolo 96 dello Statuto e l'Articolo 65  dello
Statuto della Corte nonche'  con  le  disposizioni  pertinenti  degli
accordi conclusi tra  le  Nazioni  Unite  e  l'Agenzia  specializzata
interessata. Il parere della  Corte  sara'  ritenuto  decisivo  dalle
Parti.