(Addendum - art. 2)
                             Articolo 2 
 
L'immunita' dalla giurisdizione prevista dall'art. V sez. 13 (a) e 21
della  Convenzione  sui  Privilegi  e  le  Immunita'  delle   Agenzie
Specializzate delle Nazioni Unite, nonche' dall'Annesso VII  a  detta
Convenzione nn. 1, 2 (i) (a) e (b), 2 (ii) e 3,  non  si  applica  in
caso di azione civile promossa da un terzo per danni derivanti da  un
incidente causato da un veicolo a motore  appartenente  a  funzionari
dell'Organizzazione, a rappresentanti di Stati Membri partecipanti  a
riunioni convocate dall'Organizzazione o ad esperti in  missione  per
l'Organizzazione, derivante da operazioni del veicolo,  purche'  tale
azione non investa in alcun modo l'immunita' dalla giurisdizione  per
arresto o detenzione previsti dalla predetta Convenzione.