(Convenzione - art. 1)
                             CONVENZIONE 
CONCERNENTE  LA  COMPETENZA  GIURISDIZIONALE  E  L'ESECUZIONE   DELLE
DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FATTA A LUGANO IL 16 
SETTEMBRE 1988 
                              PREAMBOLO 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, 
SOLLECITE di potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle
persone ivi residenti, 
CONSIDERANDO che, a tal fine, e' necessario determinare la competenza
dei    rispettivi     organi     giurisdizionali     nell'ordinamento
internazionale, facilitare il riconoscimento e creare  una  procedura
rapida intesa a garantire l'esecuzione delle  decisioni,  degli  atti
autentici e delle transazioni giudiziarie, 
CONSAPEVOLI dei legami fra esse esistenti, sanciti in campo economico
dagli accordi di libero scambio conclusi tra la  Comunita'  economica
europea e  gli  Stati  membri  dell'Associazione  europea  di  libero
scambio, 
CONSIDERANDO  l'esistenza  della  convenzione  di  Bruxelles  del  27
settembre  1968,  concernente   la   competenza   giurisdizionale   e
l'esecuzione  delle  decisioni  in  materia  civile  e   commerciale,
emendata dalle convenzioni  di  adesione  a  seguito  dei  successivi
allargamenti delle Comunita' europee, 
PERSUASE che l'estensione dei  principi  di  detta  convenzione  agli
Stati  parti  del  presente  strumento  potenziera'  la  cooperazione
giudiziaria ed economica in Europa, 
DESIDEROSE di  assicurare  un'interpretazione  quanto  piu'  uniforme
possibile del presente strumento, 
HANNO DECISO, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione
e HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 
                             Articolo 1 
La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale  e
indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa  non
concerne,  in  particolare,   la   materia   fiscale,   doganale   ed
amministrativa. Sono esclusi dal campo di applicazione della 
presente convenzione 
1. lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime 
   patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 
2. i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini; 
3. la sicurezza sociale; 
4. l'arbitrato.