(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore
puo' altresi' essere chiamato in causa davanti al giudice presso  cui
e' stata proposta  l'azione  esercitata  dalla  persona  lesa  contro
l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. 
Le disposizioni di cui agli  articoli  da  7  a  9  sono  applicabili
all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore,
sempreche' essa sia possibile. 
Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in  causa
del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato,  il  giudice  di
cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.