Articolo 11 Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.