(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
Salve  le  disposizioni  dell'articolo  10,  terzo  comma,   l'azione
dell'assicuratore puo' essere proposta solo davanti ai giudici  dello
Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato  il  convenuto,  a
prescindere dal fatto che questi sia  contraente  dell'assicurazione,
assicurato o beneficiario. 
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di
proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda
principale in conformita' della presente sezione.