(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
Le disposizioni della presente sezione possono essere  derogate  solo
con una convenzione: 
1. posteriore al sorgere della controversia o 
2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al
   beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da  quelli
   indicati nella presente sezione o 
3. che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un 
   assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza  abituale
   nel medesimo Stato contraente al  momento  della  conclusione  del
   contratto, abbia per effetto,  anche  nel  caso  in  cui  l'evento
   dannoso si produca all'estero,  di  attribuire  la  competenza  ai
   giudici di tale Stato, sempreche' la  legge  di  quest'ultimo  non
   vieti dette convenzioni o 
4. conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il 
   proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti  di
   assicurazione obbligatoria o relativa ad un  immobile  situato  in
   uno Stato contraente o 
5. che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra 
   uno o piu' rischi di cui all'articolo 12 bis.