Articolo 12 bis I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti: 1. ogni danno a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2. ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei passeggeri o ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi, b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b); 3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio; 4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3.