(Convenzione - art. 12-bis)
                           Articolo 12 bis 
I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti: 
1. ogni danno 
   a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto 
      mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento  in  relazione
alla loro utilizzazione a fini commerciali, 
   b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante 
      un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi 
      oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con
altri mezzi di trasporto; 
2. ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei 
   passeggeri o ai loro bagagli, 
   a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli 
      impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), 
      sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui 
      l'aeronave e' immatricolata non vieti le  clausole  attributive
di competenza nell'assicurazione di tali rischi, 
   b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 
      1, lettera b); 
3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento
   delle navi, degli impianti o delle aeronavi di  cui  al  punto  1,
   lettera a), in particolare quelle del nolo  o  del  beneficio  del
   noleggio; 
4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti 
   punti da 1 a 3.