Articolo 13 In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita' professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza e' regolata dalla presente sezione, salvo le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5: 1. qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2. qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, 3. qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se a) la conclusione del contratto e' stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicita' nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa e' considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.