(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che  possa
essere considerato estraneo  alla  sua  attivita'  professionale,  in
appresso denominata "consumatore", la competenza  e'  regolata  dalla
presente  sezione,  salvo   le   disposizioni   dell'articolo   4   e
dell'articolo 5, punto 5: 
1. qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 
2. qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di 
   un'altra operazione di credito, connessi con il  finanziamento  di
una vendita di tali beni, 
3. qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una 
   fornitura di servizi o di beni mobili materiali se 
   a) la conclusione del contratto e' stata preceduta da una proposta 
      specifica  o  da  una  pubblicita'  nello  Stato  in   cui   il
consumatore ha il proprio domicilio e se 
   b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari 
      per la conclusione del contratto. 
Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio
nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda  una  succursale,
un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa e'
considerata, per le contestazioni relative al  loro  esercizio,  come
avente domicilio nel territorio di tale Stato. 
La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.