(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
Le disposizioni della presente sezione possono essere  derogate  solo
con una convenzione: 
1. posteriore al sorgere della controversia o 
2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale 
   diverso da quelli indicati nella presente sezione o 
3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi 
   entrambi il domicilio o la residenza abituale nel  medesimo  Stato
   contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca
   la competenza ai giudici di tale Stato,  sempreche'  la  legge  di
   quest'ultimo non vieti dette convenzioni.