Articolo 15 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia o 2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.