Articolo 16 Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato; b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto e' domiciliato, purche' il conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia domiciliata nel territorio dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato; 2. in materia di validita', nullita' o scioglimento delle societa' o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato; 3. in materia di validita' delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti; 4. in materia di registrazione o di validita' di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali e' prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale; 5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.