(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1. a) 
in materia di diritti reali immobiliari e di contratti 
      d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente  in  cui
l'immobile e' situato; 
   b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso 
      privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi 
      consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato 
      contraente in cui il convenuto e' domiciliato, purche' il 
      conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia 
      domiciliata  nel  territorio  dello  Stato  contraente  in  cui
l'immobile e' situato; 
2. in materia di validita', nullita' o scioglimento delle societa' o 
   persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato 
   contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici  di
detto Stato; 
3. in materia di validita' delle trascrizioni ed iscrizioni nei 
   pubblici registri,  i  giudici  dello  Stato  contraente  nel  cui
territorio i registri sono tenuti; 
4. in materia di registrazione o di validita' di brevetti, marchi, 
   disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali e' 
   prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello 
   Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione 
   sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere
stati effettuati a norma di una convenzione internazionale; 
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato 
   contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.