(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio  di
uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o
dei giudici di uno Stato contraente a conoscere  delle  controversie,
presenti o future, nate da  un  determinato  rapporto  giuridico,  la
competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici  di  quest'ultimo
Stato contraente. Questa  clausola  attributiva  di  competenza  deve
essere conclusa: 
   a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o 
   b) in  una  forma  ammessa  dalle  pratiche  che  le  parti  hanno
stabilito 
      tra loro, o 
   c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa  da  un  uso
che 
      le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in 
      tale campo, e' ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato 
      dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale
considerato. 
Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola e' domiciliata
nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli  altri  Stati
contraenti non possono conoscere della controversia  fintantoche'  il
giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non  abbiano
declinato la competenza. 
Il giudice o i giudici di  uno  Stato  contraente,  ai  quali  l'atto
costitutivo di un trust ha attribuito competenza a  giudicare,  hanno
competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un  fondatore,
un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di  relazioni
tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust. 
3. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti
   costitutivi di trust non  sono  valide  se  in  contrasto  con  le
   disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla
   competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi  dell'articolo
   16. 
4. Se una clausola attributiva di competenza e' stata stipulata a 
   favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di 
   adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi  della  presente
convenzione. 
5. In materia di contratti individuali di lavoro una clausola 
   attributiva di competenza e' valida solo se posteriore al  sorgere
della controversia.