(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
Al di fuori dei casi in  cui  la  sua  competenza  risulta  da  altre
disposizioni della presente convenzione,  il  giudice  di  uno  Stato
contraente davanti al quale il convenuto e' comparso  e'  competente.
Tale norma non e' applicabile se la  comparizione  avviene  solo  per
eccepire  l'incompetenza   o   se   esiste   un'altra   giurisdizione
esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.