(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
Salve le disposizioni della presente convenzione, le  persone  aventi
il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a
prescindere   dalla   loro   nazionalita',   davanti   agli    organi
giurisdizionali di tale Stato. 
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello  Stato
nel quale esse hanno  il  domicilio,  si  applicano  le  norme  sulla
competenza vigenti per i cittadini.