(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e'
citato davanti ad un giudice di  un  altro  Stato  contraente  e  non
comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel
caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza. 
Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il procedimento fin  quando
non si sara' accertato che al convenuto e' stata data la possibilita'
di ricevere la domanda giudiziale od un atto  equivalente,  in  tempo
utile perche' questi possa presentare le proprie difese,  ovvero  che
e' stato fatto tutto il possibile in tal senso. 
Le disposizioni del comma precedente  saranno  sostituite  da  quelle
dell'articolo 15 della convenzione  dell'Aia  del  15  novembre  1965
sulla notificazione  e  sulla  comunicazione  all'estero  degli  atti
giudiziari ed  extragiudiziari,  in  materia  civile  o  commerciale,
qualora sia stato necessario trasmettere  la  domanda  giudiziale  in
esecuzione della suddetta convenzione.