(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
Qualora davanti a giudici di Stati contraenti  differenti  e  tra  le
stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo  oggetto
e il medesimo  titolo,  il  giudice  successivamente  adito  sospende
d'ufficio il procedimento finche' sia stata accertata  la  competenza
del giudice preventivamente adito. 
Se  la  competenza  del  giudice  preventivamente  adito   e'   stata
accertata, il  giudice  successivamente  adito  dichiara  la  propria
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.