(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
Ove piu' cause connesse siano proposte davanti  a  giudici  di  Stati
contraenti differenti e siano pendenti in  primo  grado,  il  giudice
successivamente adito puo' sospendere il procedimento. 
Tale giudice puo'  inoltre  dichiarare  la  propria  incompetenza  su
richiesta di una delle  parti  a  condizione  che  la  propria  legge
consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente
adito sia competente a conoscere delle due domande. 
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi  tra  di
loro un legame cosi' stretto da rendere opportune una  trattazione  e
decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili  ove
le cause fossero trattate separatamente.