(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge  di  uno
Stato contraente, possono essere richiesti all'autorita'  giudiziaria
di detto Stato anche se, in  forza  della  presente  convenzione,  la
competenza a conoscere nel merito e' riconosciuta al  giudice  di  un
altro Stato contraente.