(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
Ai sensi della presente convenzione,  per  decisione  si  intende,  a
prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un
organo giurisdizionale di uno  Stato  contraente,  quale  ad  esempio
decreto, sentenza, ordinanza o  mandato  di  esecuzione,  nonche'  la
determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.