(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
Le decisioni rese in uno Stato  contraente  sono  riconosciute  negli
altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso  ad  alcun
procedimento. 
In caso di  contestazione,  ogni  parte  interessata  che  chieda  il
riconoscimento in via principale  puo'  far  constatare,  secondo  il
procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente  titolo,  che  la
decisione deve essere riconosciuta. 
Se il riconoscimento e' richiesto in via incidentale  davanti  ad  un
giudice di uno  Stato  contraente,  tale  giudice  e'  competente  al
riguardo.