Articolo 26 Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale puo' far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento e' richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice e' competente al riguardo.