Articolo 28 Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreche' nel caso contemplato dall'articolo 59. Il riconoscimento di una decisione puo' inoltre essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall'articolo 54 ter, paragrafo 3 e dall'articolo 57, paragrafo 4. Nell'accertamento delle competenze di cui ai commi precedenti, l'autorita' richiesta e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza. Salva l'applicazione delle disposizioni del primo e secondo comma, non si puo' procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1.