(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
Parimenti, le decisioni non  sono  riconosciute  se  le  disposizioni
delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono  state  violate,  oltreche'
nel caso contemplato dall'articolo 59. 
Il riconoscimento di una decisione puo' inoltre essere  rifiutato  in
uno  dei  casi  contemplati  dall'articolo  54  ter,  paragrafo  3  e
dall'articolo 57, paragrafo 4. 
Nell'accertamento  delle  competenze  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'autorita' richiesta e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle
quali  il  giudice  dello  Stato  d'origine  ha  fondato  la  propria
competenza. 
Salva l'applicazione delle disposizioni del primo  e  secondo  comma,
non si puo' procedere al controllo della competenza dei giudici dello
Stato d'origine; le norme sulla competenza  non  riguardano  l'ordine
pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1.