(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e'
chiesto il riconoscimento di una decisione resa  in  un  altro  Stato
contraente  puo'  sospendere  il  procedimento  se  la  decisione  in
questione e' stata impugnata. 
L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e'
richiesto il riconoscimento di una decisione che  e'  stata  resa  in
Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello  Stato
d'origine per la presentazione di  un  ricorso,  puo'  sospendere  il
procedimento.