(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
Le decisioni rese in uno Stato contraente  e  quivi  esecutive,  sono
eseguite  in  un  altro  Stato  contraente  dopo  essere  state   ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. 
Tuttavia la decisione e' eseguita in una delle tre  parti  del  Regno
Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo
esservi stata registrata  per  esecuzione,  su  istanza  della  parte
interessata.