Articolo 34 Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni. L'istanza puo' essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28. In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del perito.