(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
Il giudice adito statuisce, entro un  breve  termine,  senza  che  la
parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in  tal  fase  del
procedimento, presentare osservazioni. 
L'istanza puo' essere rigettata solo per uno dei  motivi  contemplati
dagli articoli 27 e 28. In nessun caso, la decisione  straniera  puo'
formare oggetto di un riesame del perito.