(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
Se l'esecuzione viene accordata, la  parte  contro  cui  viene  fatta
valere  puo'  opporre  opposizione  nel  termine  di  un  mese  dalla
notificazione della decisione. 
Se la parte e' domiciliata in uno Stato contraente diverso da  quello
della decisione che accorda l'esecuzione, il termine e' di due mesi a
decorrere dal giorno in cui la  notificazione  e'  stata  fatta  alla
persona cui e' diretta o al domicilio della medesima.  Detto  termine
non e' prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.