(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
Il giudice davanti  al  quale  e'  proposta  l'opposizione  ai  sensi
dell'articolo  37,  primo  comma  puo',  su   istanza   della   parte
proponente, sospendere il procedimento se la decisione  straniera  e'
stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario  o  se
il  termine  per  proporre  l'impugnazione   non   e'   scaduto;   in
quest'ultimo caso il giudice puo' fissare  un  termine  per  proporre
tale impugnazione. 
Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda  o  nel  Regno  Unito,
qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine  e'
considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del primo comma. 
Il giudice puo' inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di
una garanzia che provvede a determinare.